Per l’ autorizzazione al Rilascio delle ceneri in affido del familiare occorre il parere dell’istituto dell’affido delle ceneri, che nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri
Queste sono definite dal dpr 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero. detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute)Non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del testo unico leggi sanitarie (regio decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile)Siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 tullss (e, in sua attuazione, dell’art. 105 dpr 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (consiglio di stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri. secondo il consiglio di stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della legge 130/01Non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativoModalità di espressione delle volontà del defunto; obbligo di sigillare l’urna; apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto; modalità di verbalizzazione della consegna ex art. 81 dpr 285/90; garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate. inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuariaPossono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.la motivazione del parere del consiglio di stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della l. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il dpr 24 febbraio 2004 emanato dal presidente della repubblica in attuazione del parere formulato dal consiglio di stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale,il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto dpr 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.
Link Utili:
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